La bioetica nasce, negli anni sessanta, in seguito al grande sviluppo
delle discipline biomediche, che in pochi decenni compiono progressi
straordinari, rendendo possibili cose un tempo impensabili.
In particolare è stato l'incontro di due nuove tecnologie,
l'ingegneria genetica e il concepimento in vitro, che ha conferito
all'uomo poteri finora a lui sconosciuti.
Orizzonti affascinanti si aprono alla biotecnologia e, insieme,
nascono nuovi grandi problemi. Il fatto che l'uomo sia in grado,
oggi, di intervenire sui suoi costituenti genetici, manipolandoli
e trasformandoli, pone angoscianti interrogativi alle coscienze
(Mori, 1990).
Da un lato ci sono coloro che non vogliono discostarsi da ciò
che è naturale nel timore che i cambiamenti possano portare
a delle conseguenze disastrose. Dall'altro lato ci sono coloro
che invece ritengono che sia lecito sperimentare tutto lo sperimentabile,
sulla base dell'idea che il pericolo più grande per l'umanità
sia quello di vedere arrestato il proprio sviluppo (Castiglione,
1989).
In realtà qualsiasi scoperta scientifica può essere
utilizzata sia in senso positivo che in senso negativo: ciò
che conta è fissare chiaramente gli scopi per i quali si
intende usarla, e provvedere ad un sistema di controllo. E proprio
a tal fine i valori di pluralismo, spirito critico e libera discussione,
che la bioetica ha il compito di sviluppare, possono assumere
un ruolo di primaria importanza.
Il primo problema sollevato dall'ingegneria genetica ed in particolare
dalle "Nuove Tecnologie Riproduttive" è quindi
di tipo etico o morale: ora che siamo in grado di procreare artificialmente
si tratta di stabilire se sia moralmente lecito farlo.
Sotto il profilo morale non c'è dubbio che l'obiettivo
della terapia genetica sia positivo: l'obiettivo, infatti, è
quello di curare le malattie genetiche a livello del gene, o correggendolo
o sostituendolo, e si pone a vantaggio dell'uomo nella lotta contro
la malattia. E' necessario, però, considerare, al di là
dell'obiettivo positivo, la modalità concreta d'intervento:
certamente è del tutto inammissibile servirsi, per la ricerca,
di embrioni umani.
Dal punto di vista della morale emerge l'idea che non ci siano
più doveri assoluti, cioè doveri che non
ammettono mai nessuna eccezione; per cui in gran parte delle riflessioni
filosofiche si dà per scontato o che i doveri dipendono
dalle buone conseguenze derivanti dall'azione, oppure che tutti
i doveri siano doveri prima facie, cioè doveri che
pur valendo di per sé ammettono eccezioni in caso di conflitto
con altri doveri.
Ciò significa che ha cessato di essere indiscusso un fondamentale
principio morale, quello che Mori chiama il "Principio di
sacralità della vita umana" (Psv), cioè il
principio che ingiunge il rispetto assoluto del finalismo intrinseco
dei processi biologici umani. L'abbandono di questo principio
comporta un profondo cambiamento culturale e segna l'affermazione
di una diversa prospettiva etica: si passa della "Etica della
sacralità della vita" a una "Etica della qualità
della vita", in cui il criterio fondamentale non è
più l'obbedienza a un dovere assoluto, ma è la considerazione
del benessere degli individui coinvolti ed il rispetto delle scelte
individuali.
Poiché in questa prospettiva è venuta meno la gerarchia
fissa dei doveri che vede al primo posto il dovere assoluto, il
grande problema diventa, da questo punto di vista, quello di individuare
una gerarchia dei doveri che, nelle circostanze storiche attuali,
garantisca un adeguato livello di qualità della vita.
L'applicazione dei principi morali diventa, da questo punto di
vista ancora più problematica, giacché spesso ci
si trova di fronte a paradossi o ad intuizioni morali confliggenti.
Peraltro questa situazione di perplessità morale accresce
l'interesse per la bioetica, la quale rappresenta una sorta di
"supplemento di riflessione" che sembra indispensabile
per giungere ad avere una prospettiva morale che sia interamente
coerente; in particolare essa è la riflessione richiesta
per l'elaborazione di un nuovo "codice morale" - senza
assoluti - per quanto riguarda l'ambito medico biologico (Mori,
1993).
Tuttavia, l'elaborazione di un codice morale non è l'unico
obiettivo essenziale, oggi molti ricercano in campo bioetico la
fissazione di norme; senza dubbio alcune norme sono auspicabili,
ma più essenziale ancora è lo sviluppo di una capacità
di giudizio etico in cui ci si abitui al confronto sereno dei
valori e all'assunzione di scelte secondo coscienza responsabile.
In sostanza, dunque, quella che ci pare auspicabile per la bioetica
è un'etica della pluralità dei valori, un'etica
che punti, più che sull'emanazione di norme, sulla costituzione
di un autentico ethos, frutto di meditata adesione collettiva
ad una costellazione di valori seriamente esplicitata e responsabilmente
assunta.
Regole emananti da un tale ethos saranno allora spontanee
e nello stesso tempo efficaci, mentre in mancanza di esso saranno
difficilmente raggiungibili e di molto difficile applicazione.
Come avvertiva Vico: "non sono le buone leggi che fanno
i buoni uomini, ma i buoni uomini che fanno le buone leggi".
La bioetica ci pone oggi ad una svolta storica in cui ritroviamo
la saggezza di questa massima (Agazzi, 1990).
Mentre da un lato lo sviluppo delle tecniche in oggetto è
visto con favore per alleviare le sofferenze connesse ad una sempre
più ampia diffusione della sterilità, da un altro
lato affiorano molti problemi sui quali le opinioni divergono
notevolmente, in particolare i problemi vertono sulla questione
della tutela dell'embrione umano.
In particolare il punto cui si riconnettono tutte le problematiche
relative alla "procreazione assistita" è il problema
dell'inizio della vita umana.
Il mondo cattolico sostiene che tale "inizio" debba
essere fissato al momento stesso del concepimento, Monsignor Dionigi
Tettamanzi afferma, infatti, che l'embrione umano, e sin dall'inizio
della sua esistenza, è persona umana, sicché è
inviolabile nel diritto alla vita ed esige un rispetto assoluto
e incondizionato (Tettamanzi, 1986).
Questa affermazione porta a concludere che la distruzione di embrioni
costituisca un vero e proprio omicidio, cioè un
atto con cui si uccide ingiustificatamente una persona. La forza
di questa obiezione sta nel fatto che l'omicidio è vietato
dal "Non uccidere!", principio che è fondamentale
in ogni moralità.
La chiesa cattolica ha preso posizione per la prima volta sui
problemi della fecondazione assistita nel marzo 1987 con un documento
su Il rispetto della vita umana nascente e la dignità
della procreazione, conosciuto con il nome del suo redattore,
il cardinale Ratzinger, prefetto della congregazione per la dottrina
della fede.
Il documento prende espressamente posizione sull'inseminazione
artificiale sia omologa che eterologa, e sulla fecondazione artificiale
omologa in vitro. Tali pratiche sono tutte vietate sulla base
del principio di inscindibilità della procreazione dal
rapporto sessuale "La fedeltà degli sposi, nell'unità
del matrimonio, comporta il reciproco rispetto del loro diritto
a diventare padre e madre soltanto l'uno attraverso l'altro".
Questo passo può considerarsi il ragionamento chiave del
documento.
In particolare l'inseminazione artificiale eterologa è
considerata contraria all'unità del matrimonio, alla dignità
degli sposi, alla vocazione propria dei genitori e al diritto
del figlio a essere concepito e messo al mondo nel matrimonio.
Il desiderio di avere un figlio, l'amore tra gli sposi che aspirano
ad ovviare a una sterilità non altrimenti superabile, costituiscono
motivazioni comprensibili; ma le intenzioni soggettivamente buone
non rendono l'inseminazione artificiale eterologa né conforme
alle proprietà oggettive e inalienabili del matrimonio
né rispettosa dei diritti del figlio e degli sposi.
La fecondazione artificiale omologa in vitro è considerata
del pari illecita e contrastante con la dignità della procreazione
e dell'unione coniugale. Essa, infatti, in genere implica la distruzione
di embrioni umani, ma anche ove questo non accadesse, la FIVET
attua la dissociazione dei gesti che sono destinati alla fecondazione
umana dall'atto coniugale. Il concepimento in vitro è il
risultato dell'azione tecnica che presiede alla fecondazione e
che priva quindi la procreazione umana della dignità che
le è propria e connaturale.
Infine, l'inseminazione artificiale omologa all'interno del matrimonio
non può essere ammessa, salvo il caso in cui il mezzo tecnico
risulti non sostitutivo dell'atto coniugale, ma si configuri come
una facilitazione ed un aiuto affinché esso raggiunga
il suo scopo naturale.
Più di recente Papa Giovanni Paolo II, nell'enciclica "Evangelium
Vitae", ribadisce che le varie tecniche di riproduzione artificiale
sono moralmente inaccettabili, dal momento che dissociano la procreazione
dal contesto integralmente umano dell'atto coniugale, ed aggiunge
che, data l'alta percentuale di insuccesso, queste tecniche aprono
la porta a nuovi attentati contro la vita. "L'embrione
infatti, è esposto al rischio di morte entro tempi brevissimi;
inoltre, vengono prodotti talvolta embrioni in numero superiore
a quello necessario per l'impianto nel grembo della donna e questi
cosiddetti "embrioni soprannumerari" vengono poi soppressi
o utilizzati per ricerche che, con il pretesto del progresso scientifico
o medico, in realtà riducono la vita umana a semplice "materiale
biologico" di cui poter liberamente disporre" (Giovanni
Paolo II, Evangelium Vitae, Capitolo I, 14).
Il punto di vista della morale laica nei confronti di quella cattolica
trova una sua rappresentazione nel pensiero di Maurizio Mori,
il quale non si limita a contraddire le argomentazioni cattoliche
sul problema dell'inseminazione e della fecondazione artificiale,
ma avanza una proposta precisa, indicando le condizioni minime
per essere persona: l'individualità e la razionalità.
Mori afferma che, secondo i dati biologici, dopo la fecondazione
il prodotto del concepimento non presenta ancora la relazione
di subordinazione delle parti al tutto richiesta dall'individualità:
infatti fino a circa 14 giorni dal concepimento il processo vitale
è ancora totipotente, cioè se diviso dà
origine a diversi individui completi e non muore; inoltre nei
primi giorni la natura del processo è stocastica, cioè
indeterminata e imprevedibile, per cui non possiamo sapere se
nel suo sviluppo il processo vitale continuerà in modo
unitario dando origine ad un solo individuo o si dividerà
dando origine a due gemelli.
Tutti questi fattori ci portano a dire che nelle prime due settimane
il processo vitale non è ancora individuo. Proprio
per sottolineare questo aspetto si è proposto il termine
"pre-embrione".
Nei primi giorni l'embrione non può essere considerato
persona perché non soddisfa neanche le condizioni minime
per avere la razionalità, visto che le conoscenze scientifiche
ci assicurano che la corteccia celebrale si sviluppa solo parecchi
giorni dopo il concepimento.
Secondo l'analisi svolta da Mori si potrebbe concludere che, alla
luce delle attuali conoscenze scientifiche, l'embrione, e a maggior
ragione il pre-embrione, non è affatto una persona; quindi
l'illiceità della distruzione di embrioni, e della stessa
fecondazione artificiale, non può essere giustificata dal
"Non uccidere!", ma deve esserlo da qualche altro principio.
L'unico principio in grado di giustificare l'illiceità
della fecondazione assistita in ogni sua forma è quel "Principio
di Sacralità della Vita" di cui si accennava sopra.
Questo infatti è un principio morale assoluto, per cui
o viene accettato integralmente, oppure lo si disintegra. Il Psv
ingiunge il divieto assoluto di interferire col finalismo intrinseco
del processo riproduttivo, per cui l'aborto, gli atti di distruzione
di embrioni, ed anche la fecondazione artificiale in vivo
sono interventi in sé illeciti perché costituiscono
un'indebita interferenza con la teleologia del processo riproduttivo
naturale.
Se invece rifiutiamo tale principio dobbiamo compiere un "salto
gestaltico" e ragionare partendo da un nuovo punto di vista,
avendo cura di non lasciarci fuorviare dalle "sopravvivenze"
derivanti dal Psv che continuano ad insinuarsi nella nuova prospettiva
(Mori, 1995).
Come afferma Giovanna Melandri, dobbiamo incamminarci nel labirinto
della bioetica senza convinzioni perentorie, come "stranieri
morali", incardinando il dibattito bioetico nell'esperienza
soggettiva dei cittadini e investendo tutta la società
degli interrogativi del nostro tempo; solo così sarà
possibile ottenere leggi sagge in campo bioetico (Melandri, 1995).
Riteniamo quindi che la legge, in uno Stato fondato sul pluralismo,
non possa imporre a tutti i cittadini i principi di una confessione
religiosa, sia pure quella assolutamente prevalente, quando essi
siano fondati su argomentazioni proprie ed esclusive di chi a
quella confessione aderisce. Inoltre anche sul piano dei contenuti,
l'impostazione della Chiesa Cattolica, pur degna del più
profondo rispetto, non sembra praticabile: non vi è infatti
alcuna ragione costituzionale che possa impedire ad una coppia
sterile l'accesso a tecniche di fecondazione assistita. E, d'altra
parte, è del tutto evidente che imporre limiti di questo
genere comporterebbe un'incentivazione della clandestinità,
il ricorso all'utilizzazione di strutture aventi sedi in altri
Paesi, un freno alla ricerca nazionale e ad un uso consapevole
e responsabile delle proprie capacità procreative.
Inoltre, una bioetica laica fondata sulla logica del pluralismo
dovrà presentare un alto grado di flessibilità,
dovrà esprimere una normazione che sia in grado di adattarsi
ad un settore in continua evoluzione, e dovrà anche essere
pronta a tornare su pronunciamenti che il legislatore in queste
materie non può avere la pretesa di disciplinare una volta
per tutte.
Nel legittimo pluralismo delle idee il legislatore dovrà
prendere atto che la procreazione artificiale è già
ampiamente attuata in regime di completa liceità; che il
desiderio di avere un figlio è certamente nobile e spesso
motivato da generosità; che, infine, la disciplina dovrà
ispirarsi a valori che non siano tutti sullo stesso piano, quanto
alla loro importanza e alla loro certezza e condivisibilità.
Il dibattito culturale in corso sulla fecondazione assistita
ed i primi interventi legislativi
In Italia non esiste una legge ad hoc sulla inseminazione e fecondazione
artificiale. L'unico atto ufficiale del governo consiste in una
circolare del ministero della sanità del 1° marzo
1985 -La circolare Degan- sui limiti e le condizioni di
legittimità dei servizi per l'inseminazione artificiale
nell'ambito del Servizio sanitario nazionale. Nonostante la continua
e perdurante richiesta di predisporre una adeguata normativa,
fino ad oggi oltre a questa circolare non si è avuto nulla.
In ragione della pienezza della tutela del nascituro da famiglia
legittima, ed in analogia con il criterio di garanzia stabilito
per l'adozione dalla legge n.184/1983 (art.6), il diritto a chiedere
consensualmente il superamento dell'infertilità mediante
determinate metodiche di inseminazione artificiale è riconosciuto
solamente ad una coppia di coniugi non separati: questo è
dunque il quadro normativo di riferimento delineato dalla circolare
Degan.
Le esigenze giuridiche di tutela della vita comportano, inoltre,
che venga in ogni caso esclusa la fecondazione di ovociti in numero
eccedente quello destinato all'immediato impianto in utero, né
sia ammessa la conservazione di embrioni a scopo di utilizzazione
industriale od anche di mera ricerca o di impianto differito.
Per quel che concerne la delimitazione delle metodiche di inseminazione
artificiali ammissibili, allo stato della legislazione, si afferma
nella circolare che solo le tecniche che utilizzano i gameti della
coppia consentono di realizzare il desiderio genitoriale della
medesima senza incertezze sulla paternità e sulla maternità
del nascituro, e che quindi non è ammissibile che il servizio
sanitario pubblico offra la prestazione dell'inseminazione artificiale
eterologa, soprattutto in assenza di garanzie del riconoscimento
della paternità e della maternità naturale del nascituro
da parte dei genitori biologici non legati da rapporto di coniugio.
Queste argomentazioni si fondano su un principio di ordine pubblico
a base del vigente diritto di famiglia, per cui fondamento essenziale
del rapporto di filiazione è quello della derivazione biologica;
per questa ragione non può ritenersi consentito dalla legge
il trasferimento del patrimonio genetico, di carattere personalissimo,
di un soggetto estraneo alla coppia per consentire a questa di
attribuirsi come biologicamente proprio un figlio ottenuto con
il patrimonio genetico altrui (Circolare Degan, 1988).
La nostra impressione nei confronti di questa circolare è
che si sia limitata ad aggirare l'ostacolo senza indicare una
vera possibilità di soluzione dei numerosi problemi che
nascono intorno alle tecniche di fecondazione assistita.
La circolare Degan si basa sulla convinzione che la legge si debba
far portatrice di una morale e di valori etici considerati giusti
dalla maggioranza dei cittadini. Questo ragionamento, però,
non giustifica la diversità di disciplina fra i laboratori
medici privati ed il Servizio sanitario nazionale. Se ammettessimo
infatti che l'inseminazione artificiale eterologa fosse lesiva
dei diritti fondamentali dell'uomo, allora una legge, regolarmente
approvata dal Parlamento, che la vietasse su tutto il territorio
nazionale, apparirebbe coerente ed indicherebbe ai cittadini quali
siano i valori considerati meritevoli di tutela dall'Ordinamento.
La distinzione fra centri pubblici e privati attuata dalla circolare
Degan, invece provoca, a parer nostro, un'ingiusta discriminazione
fra ceti sociali. La circolare, lasciando ai cittadini la "libertà"
di ricorrere ai laboratori medici privati per effettuare l'inseminazione
artificiale eterologa, non si è preoccupata di tutelare
questa libertà, e ciò ha provocato quel fenomeno
detto della "provetta selvaggia", cioè centri
medici privati che effettuano pratiche di fecondazione assistita
senza nessun controllo da parte dello Stato - ancora oggi non
è stato possibile per il Ministero della Sanità
effettuare anche solo un censimento dei centri privati, in assenza
di parametri medico-sanitari ai quali questi centri debbano attenersi,
con conseguenze rischiose per la salute della donna, e assoluta
libertà nel fissare il prezzo del trattamento medico da
parte dei centri privati.
Le conseguenze di questo enorme vuoto legislativo sono evidenti:
se una coppia sterile vuole ricorrere all'inseminazione artificiale
eterologa per avere un figlio può farlo, a suo rischio
e pericolo, rivolgendosi ad un centro medico privato, pagando
spesso cifre considerevoli; se non ha la possibilità di
pagare non avrà nessun aiuto dallo Stato e dovrà
rinunciare ad avere il figlio. La legge allora, anziché
comporre i conflitti presenti nella società, diventa causa
essa stessa di squilibri sociali, tanto più che è
statisticamente provato che sono soprattutto le famiglie meno
abbienti a soffrire per l'impossibilità di avere dei figli.
Nelle famiglie disagiate, infatti, il figlio viene vissuto spesso
come uno status symbol e l'impossibilità ad averne
uno provoca nella coppia più frustrazione che nelle famiglie
benestanti, nelle quali la mancanza di un figlio viene compensata
da altri interessi, come il lavoro, i viaggi, i beni di consumo.
Nell'esperienza italiana è ormai pacifico che l'attuale
situazione di vuoto legislativo debba evolvere verso una sia pur
minimale regolamentazione. Il problema più spinoso sembra
perciò essere non tanto quello della opportunità
o meno di una disciplina legislativa delle nuove tecniche riproduttive,
quanto piuttosto quello del tipo di disciplina che si ritiene
desiderabile.
La formulazione di un'efficace regola giuridica infatti presuppone
tre condizioni: conoscenza completa delle questioni che s'intendono
disciplinare, adeguatezza della cultura del legislatore alla cultura
di quel determinato settore, chiarezza degli obiettivi finali.
Spesso, però, le applicazioni del giurista sulla fattispecie
si traduce in una rincorsa ai fatti, ai valori, alle tecniche
in costante movimento: il che dà luogo ad una sostanziale
inadeguatezza della disciplina alle esigenze sociali, dovuta soprattutto
a motivi strutturali.
Per Rodotà i problemi esistenti nel settore delle nuove
tecnologie riproduttive sono, in buona parte, quelli tipici dell'incidenza
delle varie tecnologie nella sfera dei diritti individuali, e
comunque nella sfera delle persone, con importanti questioni legate
alla capacità di controllo sociale di questi fenomeni.
Rodotà ritiene che l'impegno dei giuristi debba essere
in primo luogo quello di individuare le questioni che possono
essere risolte con gli strumenti già disponibili, affinché
si possano mettere a fuoco i problemi che effettivamente rimarrebbero
aperti qualora mancasse un intervento legislativo (Rodotà,
1989).
D'altra parte, afferma ancora Rodotà, il disagio del legislatore
è dovuto alla necessità di indicare principi capaci
di adattarsi al continuo cambiamento scientifico e tecnologico;
inoltre sia le tecnologie del controllo delle nascite, sia quelle
della riproduzione artificiale, hanno determinato la separazione
tra sfera della sessualità e sfera della riproduzione,
modificando profondamente il quadro di riferimento del giurista.
In tutto il mondo Occidentale -poi- sono in continuo aumento le
famiglie monoparentali, ed infine si sta consolidando la tendenza
a mettere l'accento sulla paternità e la maternità
"responsabili", un dato, questo, esaltato al massimo
da una tecnologia che sottolinea proprio l'elemento di scelta
e di volontarietà della procreazione.
In sostanza ci troviamo in una situazione che dà rilievo
agli elementi della libertà e della responsabilità,
come mai era avvenuto in precedenza, e non dobbiamo neppure dimenticare
che dall'applicazione delle tecniche di fecondazione artificiale
eterologa discendono tutta una serie di problemi ai quali l'ordinamento,
oggi, non è in grado di rispondere con una disciplina adeguata.
Questi riguardano, ad esempio, la maternità surrogata,
il problema del disconoscimento di paternità e il diritto
a conoscere la propria origine, il timore che le tecniche di fecondazione
artificiale vengano usate per fini eugenetici o selettivi, i limiti
alle manipolazioni genetiche e la tutela dell'embrione umano,
la regolamentazione della donazione, conservazione e cessione
di gameti ed embrioni, ed ancora la questione della fecondazione
post-mortem o il caso della donna single che intenda
sottoporsi ad inseminazione con donatore.
Il legislatore dovrebbe fare una legge che si limiti a disciplinare
le conseguenze che derivano dal ricorso alle tecniche ormai consolidate,
senza voler imporre una scelta preliminare, senza cioè
selezionare, sancendo la liceità o illiceità di
determinate tecniche.
Recentemente sono state presentate al Parlamento Italiano, da
parte dei maggiori schieramenti politici, un gran numero di proposte
di legge in materia di procreazione assistita, che hanno variamente
tentato di disciplinare i più importanti problemi che sorgono
intorno all'inseminazione ed alla fecondazione artificiale.
Il punto di vista cattolico è rispettato dalla proposta
di legge dell'on. Fuscagni (n°1978), che ammette le tecniche
di inseminazione e di fecondazione artificiale solo quando, favorendo
l'aspirazione alla prole, costituiscono supporto e completamento
alla procreazione, in quanto facilitano e non sostituiscono l'atto
naturale.
Questa proposta di legge inoltre, come quella del sen. Casellati,
ammettendo solo l'inseminazione artificiale omologa, cioè
con i gameti provenienti da entrambi i coniugi, esclude di conseguenza
tutte le metodiche di inseminazione e fecondazione artificiale
eterologa e quindi, implicitamente, il ricorso alla maternità
surrogata, la figura del donatore anonimo e l'inseminazione a
beneficio di persone singole. L'embrione umano, infine, è
considerato persona umana, ed è pienamente tutelato dall'ordinamento
fin dall'istante del concepimento, sia esso naturale o frutto
delle tecniche di fecondazione assistita.
L'orientamento di queste proposte di legge, che possiamo definire
"repressivo", è quello di vietare determinate
pratiche sociali perché considerate di segno fortemente
negativo. Il rischio che si corre è quello di imporre dei
modelli che non siano condivisi dalla maggioranza, provocando
un pericoloso distacco fra i cittadini e la norma, vista come
qualcosa di astratto e distante, e di conseguenza un'incentivazione
della clandestinità, il ricorso all'utilizzazione di strutture
aventi sedi in altri Paesi, ed una progressiva, e pericolosa,
delegittimazione della legge nazionale.
Inoltre, escludere tutte le pratiche di inseminazione artificiale
diverse dall'inseminazione omologa, provocherebbe una inevitabile
discriminazione di tutte quelle migliaia di bambini che sono nati,
e che continueranno a nascere, con l'inseminazione artificiale
eterologa, i quali si troverebbero privi di protezione giuridica
nei confronti di un possibile disconoscimento di paternità,
e di tutte quelle donne che, pur di avere un figlio, rischieranno
la propria salute in strutture mediche clandestine, o in altri
Paesi, senza nessuna tutela da parte del Servizio sanitario nazionale.
Il punto di vista della morale laica è stato variamente
interpretato dalle proposte di legge sulla fecondazione assistita.
Da una parte ci sono coloro che lasciano la massima libertà
alla donna sia per quanto riguarda l'accesso alle tecniche di
procreazione assistita, sia per quanto riguarda la destinazione
o le modalità di utilizzazione degli embrioni. In quest'ambito
si inseriscono le proposte di legge dell'on. Chiaromonte (n°1043),
e dell'on. Melandri (n°1124), in particolare quest'ultima,
rispettando la libertà di scelta della donna, individua
nella donna sterile il soggetto avente diritto all'accesso alle
tecniche di riproduzione assistita, e pone molta attenzione alla
salute della donna, in quanto primariamente coinvolta e comunque
sempre oggetto di manipolazione corporea, e dei nascituri, il
cui benessere è assunto come principio fondamentale.
Giovanna Melandri ritiene che le tecniche di fecondazione assistita
si possano considerare una delle risposte che la società
offre alla risoluzione dei problemi di sterilità. Per questo
la proposta di legge che ha presentato insieme ad altri parlamentari
progressisti non muove dai casi limite che puntualmente riempiono
le pagine di cronaca, ed è invece principalmente finalizzata
a tutelare sul piano giuridico e sanitario quelle migliaia di
donne e di uomini con problemi di sterilità ed i loro futuri
figli.
Un diverso punto di vista è quello sostenuto da coloro
che affermano che, in una materia delicata come quella delle tecniche
di riproduzione assistita, occorre che i limiti vengano posti
dal legislatore, affinché sia contemperata la libertà
individuale con le ragioni della coesistenza sociale. La proposta
di legge dell'on. Mazzucca (n°1879) si inserisce in questo
filone e ciò è evidente quando pone l'accento sulla
necessità di controlli e verifiche, da parte del Ministero
della sanità, delle strutture che attuano le terapie di
procreazione assistita; inoltre in questa proposta di legge si
prevedono anche sanzioni pesanti in caso di violazione dei divieti
che riguardano la sperimentazione sugli embrioni, la selezione
per fini razziali o la maternità di sostituzione.
Siamo d'accordo con Diana Vincenzi Amato quando afferma che non
sempre il legislatore abbia il dovere di intervenire dando vita
ad una norma giuridica; il suo è un invito a non correre
dietro alle novità della scienza ed alle casistiche marginali
in un'ansia di sistematizzazione che rischia di essere ansia di
protagonismo. Il diritto si matura lentamente e la saggezza, ed
un'esperienza a lungo praticata, sono presupposti indispensabili
per la validità di ogni innovazione (Vincenzi Amato, 1989).
Cenni di legislazione in materia di inseminazione e fecondazione
artificiale all'estero
Tutti i Parlamenti europei, anche quelli elogiati per la loro
capacità e rapidità di decisione, sono molto prudenti
e molto lenti quando devono affrontare problemi di bioetica; ciò
che contraddistingue in negativo il nostro Parlamento è,
secondo Rodotà, non tanto la pochezza della disciplina
legislativa, quanto l'assenza di un lavoro sistematico e pubblico
di riflessione su questi temi (Rodotà, 1993).
Alcuni sostengono che noi potremmo approfittare delle esperienze
degli altri Paesi, vista l'esistenza di un dibattito internazionale
così ricco, ma non dobbiamo dimenticare che vi sono differenze
di cultura, di sistema istituzionale, di livello della ricerca
che impongono una particolare attenzione alla nostra situazione
specifica.
Le maggiori difficoltà, per il giurista ed il legislatore,
nascono dal fatto che viviamo in un tempo nel quale la ricerca
di punti comuni di riferimento appare particolarmente faticosa
per la mancanza di valori condivisi e per il carattere marcatamente
pluralistico ormai assunto dalle nostre organizzazioni sociali.
La Francia, insieme agli Stati Uniti, è probabilmente il
Paese in cui vi è stato il più grande dibattito
pubblico sul tema, insistentemente favorito dalle istituzioni.
Nel giugno 1994 la Francia ha emanato la legge n. 94-653 che nel
titolo I relativo al "rispetto del corpo umano",
dopo aver affermato che "La legge assicura il primato
della persona, vieta ogni attentato alla dignità di quest'ultima
e garantisce il rispetto di ogni essere umano fin dall'inizio
della vita", enuncia i due principi generali sui quali
si fonda la tutela giuridica del corpo umano: l'inviolabilità
e l'indisponibilità, che garantiscono il rispetto
della dignità della persona e l'integrità del patrimonio
genetico.
Nello stesso giorno è stata emanata, sempre in Francia,
la legge 94-654 sulla donazione di organi e la procreazione assistita,
la quale stabilisce che la procreazione assistita debba avere
come unico fine quello di ovviare alla sterilità di coppia
o di evitare la trasmissione al figlio di una malattia di particolare
gravità. I componenti la coppia, inoltre, devono essere
entrambi viventi, in età per procreare, sposati o conviventi
da almeno due anni e consenzienti in via preventiva all'inseminazione
artificiale o alla fecondazione in vitro.
Per quanto riguarda l'inseminazione artificiale con donatore la
legge stabilisce che possa essere praticata solo quando la procreazione
assistita all'interno della coppia non abbia avuto successo, inoltre
pone come principi la gratuità del dono dei gameti e degli
embrioni, l'anonimato del donatore ed il consenso scritto di quest'ultimo
oltre che della coppia ricevente.
La legge, infine, vieta il concepimento e l'utilizzazione di embrioni
umani per fini commerciali o di ricerca ed ogni forma di sperimentazione
sull'embrione. A titolo eccezionale è ammesso che una coppia
possa autorizzare lo studio di propri embrioni, ma solo per fini
medici e sempre che tali studi non comportino danni all'embrione
(Legge 94-954 , Francia 1994).
La legislazione inglese presenta spesso elementi di novità
rispetto ad altri Paesi che hanno affrontato il problema delle
tecniche di fecondazione assistita, ad esempio non tutela pienamente
il figlio nato in seguito ad inseminazione artificiale, neppure
all'interno della coppia sposata. Infatti il consenso del marito
all'inseminazione artificiale della moglie è considerato
costitutivo del rapporto di filiazione, e l'eventuale dissenso
di questi priva il bambino dello status di figlio legittimo
nonostante la sussistenza del legame genetico.
Inoltre in Inghilterra le tecniche di procreazione assistita non
sono precluse alle donne sole, ma è esplicitamente previsto
che, qualora il bambino non abbia un padre legale, si dovrà
prestare particolare attenzione alla capacità della futura
madre di soddisfare i bisogni del bambino durante la sua infanzia,
e se il caso, accertare che vi sia un'altra persona nella cerchia
familiare e sociale della futura madre che sia disposta ed in
grado di condividere la responsabilità di soddisfare tali
bisogni e di allevare, mantenere, educare il bambino (Legge sulla
fecondazione umana e l'embriologia, Regno Unito 1990, Codice deontologico
dell'ente per la fecondazione umana ed embriologia, Regno Unito
1992).
Per quanto riguarda la sperimentazione sugli embrioni, il Regno
Unito è stato l'unico Paese ad ammettere la possibilità
di creare l'embrione per esigenze scientifiche. La decisione presa
dalla Camera dei Comuni inglese, che permette gli esperimenti
sugli embrioni umani entro il limite di quattordici giorni dalla
fecondazione, ha suscitato l'immediata reazione delle associazioni
impegnate nella tutela del diritto alla vita, ed il richiamo del
cardinale Hume, primate cattolico inglese, per il quale gli inglesi
"hanno perso la tradizionale visione cristiana della santità
della vita umana".
La tutela giuridica offerta all'embrione è, dunque, una
tutela limitata, che deve affievolirsi e cedere se in contrasto
con le esigenze del progresso scientifico e del trattamento terapeutico
della sterilità. In questo contesto la tesi della distinzione
ontologica fra l'embrione prima o dopo il 14° giorno del
suo sviluppo sembra, più che altro, uno strumento utile
per consentire la ricerca scientifica sul prodotto del concepimento
umano, al di fuori del corpo materno. La stessa Mary Warnock,
che ha presieduto in Inghilterra la commissione di inchiesta sulla
fecondazione umana e l'embriologia, in una ampia intervista rilasciata
a La Repubblica, ha affermato prima che "l'embrione
(appartiene) al genere umano e che (è) vivo" ed
ha poi ammesso che "considerare il pre-embrione un tessuto
e non un individuo è una scelta sofferta ma che offre indubbi
vantaggi sul piano scientifico..." (Warnock, 1991).
L'atteggiamento della Germania nei confronti delle tecniche di
procreazione assistita è significativo. In questo Paese,
infatti, più che in qualunque altro, si avverte, per le
vicende storiche che lo hanno contraddistinto, il rischio della
manipolazione dell'uomo. La legge tedesca, emanata dopo il rapporto
Benda ed un'inchiesta parlamentare sui rischi dell'ingegneria
genetica, è molto prudente, e considera meritevole di tutela
l'embrione umano, vietando qualsiasi sperimentazione, per qualsiasi
fine, su di esso (Legge sulla tutela degli embrioni, Germania
Federale, 1990).
Una difformità di orientamento della Germania Federale
rispetto, ad esempio, all'Inghilterra, è presente anche
nell'impiego dei mezzi di produzione giuridica, tenuto conto che
le stesse modalità di attuazione delle tecnologie procreative
possono essere disciplinate con legge penale per una diretta ed
efficace protezione degli interessi sottesi alla fattispecie o
demandate semplicemente alle disposizioni di un codice deontologico
la cui violazione provoca reazioni molto attenuate da parte dell'ordinamento.
Mentre l'art.1 della legge federale tedesca considera un illecito
penale l'infrazione del divieto di trasferire nel corpo di una
donna più di tre embrioni sanzionandola con una pena detentiva
fino a 3 anni, la legge inglese (art.25) configura la stessa fattispecie
come una semplice trasgressione alle direttive dell'Ente preposto
alla fecondazione assistita, che può essere discrezionalmente
apprezzata soltanto in sede di rinnovo delle autorizzazioni alla
effettuazione di trattamenti terapeutici.
Possiamo osservare che, sia nella predisposizione degli strumenti
di controllo, sia nelle soluzioni di diritto positivo adottate,
si registrano significative differenze fra i Paesi oggetto della
comparazione, anche se questi appartengono all'area dell'Europa
comunitaria. Le cause della diversità di indirizzo e di
disciplina probabilmente derivano dal carattere di rottura e di
sfida che le tecnologie procreative hanno rappresentato nei confronti
del pensiero giuridico tradizionale e dei modelli legali esistenti.